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Home CORONAVIRUS

Nuovo DPCM fino al 7 settembre. Ecco cosa cambia

Redazione by Redazione
8 Agosto 2020
in CORONAVIRUS
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Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm che contiene la proroga delle misure ‘precauzionali minime’ fino al 7 settembre. Ecco il provvedimento composto di 12 articoli.

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 e’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonche’ i soggetti con forme di disabilita’ non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

2. fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fatte salve le eccezioni gia’ previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020 n. 630 del Capo del Dipartimento della protezione civile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020 n. 630 del Capo del Dipartimento della protezione civile.

4. Ai fini di cui al comma 1 possono essere utilizzate mascherine di comunita’ ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e al contempo che garantiscano comfort e respirabilita’ forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

5. L’utilizzo delle mascherine di comunita’ si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani che restano invariate e prioritarie. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

  • i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37 5 devono rimanere presso il proprio domicilio contattando il proprio medico curante;
  • l’accesso del pubblico ai parchi alle ville e ai giardini pubblici e’ condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1 comma 8 primo periodo del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 nonche’ della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e’ consentito l’accesso dei minori anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura ad aree gioco all’interno di parchi ville e giardini pubblici per svolgere attivita’ ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
  • e’ consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attivita’ ludiche ricreative ed educative anche non formali al chiuso o all’aria aperta con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformita’ alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
  • e’ consentito svolgere attivita’ sportiva o attivita’ motoria all’aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici ove accessibili purche’ comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attivita’ sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita’ salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
  • a decorrere dal 1 settembre 2020 e’ consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entita’ che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico e’ comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere con adeguati volumi e ricambi d’aria nel rispetto del distanziamento interpersonale sia frontalmente che lateralmente di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso il Presidente della Regione o Provincia autonoma puo’ sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell’evento;
  • gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano CONI dal Comitato Italiano Paralimpico CIP e dalle rispettive federazioni ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti i tecnici i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra sono consentite a porte chiuse nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera;
  • l’attivita’ sportiva di base e l’attivita’ motoria in genere svolte presso palestre piscine centri e circoli sportivi pubblici e privati ovvero presso altre strutture ove si svolgono attivita’ dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in conformita’ con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana FMSI fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi dell’art. 1 comma 14 del decretolegge n. 33 del 2020;
  • e’ consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilita’ delle suddette attivita’ con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
  • al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP che prevedono la partecipazione di atleti tecnici e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l’ingresso in Italia e’ vietato o per i quali e’ prevista la quarantena questi ultimi prima dell’ingresso in Italia devono avere effettuato il tampone naso-faringeo per verificare lo stato di salute il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 5 comma 1 e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 7. Tale test non deve essere antecedente a 48 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati per essere autorizzati all’ingresso in Italia devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negativita’ e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i singoli componenti della delegazione sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano in conformita’ con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento;
  • lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e’ consentito soltanto in forma statica a condizione che nel corso di esse siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773;
  • le attivita’ di sale giochi sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita’ dello svolgimento delle suddette attivita’ con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10;
  • gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali sale da concerto sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi per ogni singola sala. Le attivita’ devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non e’ possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese le attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati all’aperto o al chiuso. A decorrere dal 1 settembre 2020 sono consentite le manifestazione fieristiche ed i congressi previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020 n. 630 del Capo del Dipartimento della protezione civile e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; e’ consentito lo svolgimento delle attivita’ propedeutiche alle predette riaperture. A decorrere dal 9 agosto 2020 sono consentite le attivita’ di preparazione delle manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di spettatori. Le Regioni e le Province autonome in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori possono stabilire una diversa data di ripresa delle attivita’ nonche’ un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;
  • l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;
  • il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e’ assicurato a condizione che detti istituti e luoghi tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonche’ dei flussi di visitatori piu’ o meno di 100.000 l’anno garantiscano modalita’ di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio e’ organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative di prevenzione e protezione nonche’ di tutela dei lavoratori tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita’ svolte;
  • ferma restando la ripresa delle attivita’ dei servizi educativi e dell’attivita’ didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio dell’anno scolastico 2020 2021. Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonche’ le attivita’ didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno della difesa dell’economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attivita’ dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalita’ non in presenza. Sono altresi’ consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione nonche’ i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonche’ i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza a condizione che siano rispettate le misure di cui al Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione pubblicato dall’INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale e’ da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilita’ di garantire il distanziamento fisico e di conseguenza la sicurezza del personale convocato. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia. Nelle more della ripresa dell’attivita’ didattica l’ente proprietario dell’immobile puo’ autorizzare in raccordo con le istituzioni scolastiche l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attivita’ ludiche ricreative ed educative non scolastiche ne’ formali senza pregiudizio alcuno per le attivita’ delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita’ dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all’allegato 8 e di procedere alle attivita’ di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;
  • nelle Universita’ le attivita’ didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’universita’ e della ricerca di cui all’allegato 18. Le linee guida di cui al precedente periodo si applicano in quanto compatibili anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
  • a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attivita’ didattiche o curriculari delle Universita’ e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica tali attivita’ possono essere svolte ove possibile con modalita’ a distanza individuate dalle medesime Universita’ e Istituzioni avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita’; le Universita’ e le Istituzioni assicurano laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita’ il recupero delle attivita’ formative nonche’ di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica anche intermedia che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche’ ai fini delle relative valutazioni;
  • le amministrazioni di appartenenza possono con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti rideterminare le modalita’ didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020 ai quali siano state applicate le previsioni di cui all’art. 2 comma 1 lettera h decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 prevedendo anche il ricorso ad attivita’ didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi ferma restando la validita’ delle prove di esame gia’ sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso;
  • i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla lettera u comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19 non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;
  • le attivita’ di centri benessere di centri termali fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita’ dello svolgimento delle suddette attivita’ con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10;
  • e’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso DEA PS salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
  • l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita’ e lungo degenza residenze sanitarie assistite RSA hospice strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non e’ limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che e’ tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
  • tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19 anche mediante adeguati presidi idonei a garantire secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti;
  • le attivita’ commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali piu’ del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attivita’ devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresi’ l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11;
  • le attivita’ dei servizi di ristorazione fra cui bar pub ristoranti gelaterie pasticcerie sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita’ dello svolgimento delle suddette attivita’ con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite le attivita’ delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attivita’ di confezionamento che di trasporto nonche’ la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; g le attivita’ inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita’ dello svolgimento delle suddette attivita’ con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee
  • i criteri di cui all’allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attivita’ inerenti ai servizi alla persona gia’ consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;
  • restano garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie i servizi bancari finanziari assicurativi nonche’ l’attivita’ del settore agricolo zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  • il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale anche non di linea finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali la cui erogazione deve comunque essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalita’ il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute puo’ disporre al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19 riduzioni sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto anche internazionale automobilistico ferroviario aereo marittimo e nelle acque interne anche imponendo specifici obblighi agli utenti agli equipaggi nonche’ ai vettori ed agli armatori;
  • in ordine alle attivita’ professionali si raccomanda che a esse siano attuate anche mediante modalita’ di lavoro agile ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalita’ a distanza; b siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche’ gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento con adozione di strumenti di protezione individuale; d siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • le attivita’ degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita’ dello svolgimento delle suddette attivita’ con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Per tali attivita’ e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro secondo le prescrizioni adottate dalle Regioni idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi delle infrastrutture e della mobilita’. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso
    • l’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno dei medesimi;
    • l’accesso dei fornitori esterni;
    • le modalita’ di utilizzo degli spazi comuni fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attivita’ di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
    • la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
    • le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
    • le modalita’ di svolgimento delle attivita’ ludiche e sportive;
    • lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
    • le modalita’ di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno degli stabilimenti balneari;
    • le spiagge di libero accesso; nn le attivita’ delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.
  • I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:
    • le modalita’ di accesso ricevimento assistenza agli ospiti; le modalita’ di utilizzo degli spazi comuni fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attivita’ di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
    • le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
    • l’accesso dei fornitori esterni;
    • le modalita’ di svolgimento delle attivita’ ludiche e sportive;
    • lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
    • le modalita’ di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza.

Art. 2. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ produttive industriali e commerciali

Sull’intero territorio nazionale tutte le attivita’ produttive industriali e commerciali fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID -19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12 nonche’ per i rispettivi ambiti di competenza il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID -19 nei cantieri sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali di cui all’allegato 13 e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID -19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 di cui all’allegato 14.

Art. 3. Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

  • Sull’intero territorio nazionale si applicano altresi’ le seguenti misure a il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanita’ e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
  • e’ raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 19;
  • nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 nelle scuole di ogni ordine e grado nelle universita’ negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 19;
  • i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali;
  • nelle pubbliche amministrazioni e in particolare nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario nonche’ in tutti i locali aperti al pubblico in conformita’ alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020 n. 1 sono messe a disposizione degli addetti nonche’ degli utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
  • le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi ripetuti a cadenza ravvicinata.
  • 2. Nel predisporre anche attraverso l’adozione di appositi protocolli le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalita’ di cui all’art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorita’.

Art. 4. Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero

1. Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti nonche’ gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 salvo che ricorrano uno o piu’ dei seguenti motivi comprovati mediante la dichiarazione di cui all’articolo 5 comma 1

esigenze lavorative;

assoluta urgenza;

esigenze di salute;

esigenze di studio;

rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza;

ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea di Stati parte dell’accordo di Schengen del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord di Andorra del Principato di Monaco della Repubblica di San Marino dello Stato della Citta’ del Vaticano; g ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004 38 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che modifica il regolamento CEE n. 1612 68 ed abroga le direttive 64 221 CEE 68 360 CEE 72 194 CEE 73 148 CEE 75 34 CEE 75 35 CEE 60 364 CEE 90 365 CEE e 93 96 CEE. h ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003 109 CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo nonche’ di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale; i ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004 38 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che modifica il regolamento CEE n. 1612 68 ed abroga le direttive 64 221 CEE 68 360 CEE 72 194 CEE 73 148 CEE 75 34 CEE 75 35 CEE 60 364 CEE 90 365 CEE e 93 96 CEE.

2. Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti salvo che nei seguenti casi 1 persone di cui al comma 1 lettere f e g con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell’elenco F dell’allegato 20; 2 equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto; funzionari e agenti comunque denominati dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali agenti diplomatici personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche funzionari e impiegati consolari personale militare italiano e straniero nell’esercizio delle loro funzioni;

3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell’articolo 1 comma 3 del decreto-legge n. 33 del 2020 nonche’ le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell’articolo 1 comma 4 del decretolegge n. 33 del 2020

Art. 5. Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero

1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all’articolo 4 chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B C D E ed F dell’allegato 20 e’ tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato tale da consentire le verifiche di a Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia;

motivi dello spostamento conformemente all’articolo 4 nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F dell’allegato 20;

nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o piu’ Stati e territori di cui agli elenchi C D E e F dell’allegato 20

indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sara’ svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;

mezzo di trasporto privato che verra’ utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1 ovvero esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l’utilizzo per raggiungere la localita’ di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;

recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;

eventuale sussistenza di una o piu’ circostanze di cui all’articolo 6 commi 6 e 7. 2. Le persone che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in Stati o territori di cui agli elenchi C D E ed F dell’allegato 20 anche se asintomatiche sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

3. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19 resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestivita’ all’Autorita’ sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorita’ sanitaria ad isolamento.

Art. 6. Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero

1. Le persone che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in Stati o territori di cui agli elenchi C D E ed F dell’allegato 20 anche se asintomatiche si attengono ai seguenti obblighi a compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lettera c fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al comma 3; b sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lettera c . 2. In deroga al comma 1 lettera a in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea e’ consentito proseguire mediante altro mezzo aereo di linea il viaggio verso la destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 5 comma 1 lettera c a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all’interno delle aerostazioni. 3. Nell’ipotesi di cui ai commi 1 e 2 se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non e’ possibile raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora indicata come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario fermo restando l’accertamento da parte dell’Autorita’ giudiziaria in ordine all’eventuale falsita’ della dichiarazione resa all’atto dell’imbarco ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lettera c l’Autorita’ sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri determina le modalita’ e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19 i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestivita’ all’Autorita’ sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. 4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19 durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalita’ previste dai commi da 1 a 3 e’ sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora diversa da quella precedentemente indicata dall’Autorita’ sanitaria a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita’ la dichiarazione prevista dall’articolo 5 comma 1 integrata con l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga esclusivamente con mezzo privato. L’Autorita’ sanitaria ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.

L’operatore di sanita’ pubblica e i servizi di sanita’ pubblica territorialmente competenti provvedono sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo alla prescrizione della permanenza domiciliare secondo le modalita’ di seguito indicate a contattano telefonicamente e assumono informazioni il piu’ possibile dettagliate e documentate sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; b avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario l’operatore di sanita’ pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e’ assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020 ; c in caso di necessita’ di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanita’ pubblica e’ stato posto in quarantena precauzionale specificandone la data di inizio e fine; d accertano l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento nonche’ degli altri eventuali conviventi; e informano la persona circa i sintomi le caratteristiche di contagiosita’ le modalita’ di trasmissione della malattia le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; f informano la persona circa la necessita’ di misurare la temperatura corporea due volte al giorno la mattina e la sera nonche’ di mantenere 1 lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione; 2 il divieto di contatti sociali; 3 il divieto di spostamenti e viaggi; 4 l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita’ di sorveglianza; g in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve 1 avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di sanita’ pubblica; 2 indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; 3 rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale in attesa del trasferimento in ospedale ove necessario; h l’operatore di sanita’ pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta il medico di sanita’ pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020 e successive modificazioni e integrazioni. 6. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 5 le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano a all’equipaggio dei mezzi di trasporto; b al personale viaggiante; c ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20; d agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza approvati dalla competente autorita’ sanitaria. 7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o piu’ Paesi di cui agli elenchi C e F dell’allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 5 le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano a a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro salute o assoluta urgenza con l’obbligo allo scadere di detto termine di lasciare immediatamente il territorio nazionale o in mancanza di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5; b a chiunque transita con mezzo privato nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore con l’obbligo allo scadere di detto termine di lasciare immediatamente il territorio nazionale o in mancanza di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5; c ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A B C e D dell’allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro; d al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18; e ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza abitazione o dimora; f al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; g ai funzionari e agli agenti comunque denominati dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali agli agenti diplomatici al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche ai funzionari e agli impiegati consolari al personale militare nell’esercizio delle loro funzioni; h agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza abitazione o dimora nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Art. 7. Obblighi dei vettori e degli armatori

1. I vettori e gli armatori sono tenuti a a acquisire e verificare prima dell’imbarco la dichiarazione di cui all’articolo 5; b misurare la temperatura dei singoli passeggeri; c vietare l’imbarco a chi manifesta uno stato febbrile nonche’ nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a non sia completa; d adottare le misure organizzative che in conformita’ al Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID -19 nel settore del trasporto e della logistica di settore sottoscritto il 20 marzo 2020 di cui all’allegato 14 nonche’ alle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalita’ organizzative per il contenimento della diffusione del COVID -19 in materia di trasporto pubblico di cui all’allegato 15 assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati; e fare utilizzare all’equipaggio e ai passeggeri i mezzi di protezione individuali e a indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi; f dotare al momento dell’imbarco i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei mezzi di protezione individuale. 2. In casi eccezionali e comunque esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva UE 2015 637 del Consiglio del 20 aprile 2015 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95 553 CE con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 8. Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all’allegato 17 del presente decreto validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020 n. 630 del Capo del Dipartimento della protezione civile a decorrere dalla data del 15 agosto 2020. 2. I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e o isolamento fiduciario e che non abbiamo soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori all’imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi C D E ed F dell’allegato 20. 3. Ai fini dell’autorizzazione allo svolgimento della crociera prima della partenza della nave il Comandante presenta all’Autorita’ marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano 1 l’avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida di cui al precedente comma; 2 i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera con le relative date di arrivo partenza; 3 la nazionalita’ e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma. 4. consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l’ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A e B dell’allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non abbiamo soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori all’ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi C D E ed F dell’allegato 20 nonche’ previa attestazione circa il rispetto a bordo della nave delle linee guida di cui al comma 1. Il Comandante della nave presenta all’autorita’ marittima almeno 24 ore prima dell’approdo della nave una specifica dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3. 5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A e B dell’allegato 20 e sono vietate le escursioni libere per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio.

Art. 9. Misure in materia di trasporto pubblico di linea

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le attivita’ di trasporto pubblico di linea terrestre marittimo ferroviario aereo lacuale e nelle acque interne sono espletate anche sulla base di quanto previsto nel ”Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020 di cui all’allegato 14 nonche’ delle ”Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalita’ organizzative per il contenimento della diffusione del COVID -19 in materia di trasporto pubblico” di cui all’allegato 15. 2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro della salute puo’ integrare o modificare le ”Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalita’ organizzative per il contenimento della diffusione del COVID -19 in materia di trasporto pubblico” di cui all’allegato 15 nonche’ previo accordo con i soggetti firmatari il ”Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID -19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020 di cui all’allegato 14

Art. 10. Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita’

1. Le attivita’ sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita’ qualunque sia la loro denominazione a carattere socio-assistenziale socio-educativo polifunzionale sociooccupazionale sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali adottati dalle Regioni assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. 2. Le persone con disabilita’ motorie o con disturbi dello spettro autistico disabilita’ intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessita’ di supporto possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza operanti a qualsiasi titolo al di sotto della distanza prevista.

Art. 11. Esecuzione e monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente informando preventivamente il Ministro dell’interno assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto nonche’ monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro nonche’ ove occorra delle forze armate sentiti i competenti comandi territoriali dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.

Art. 12. Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020 e sono efficaci fino al 7 settembre 2020. 2. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del presente decreto. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione

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